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25 luglio 2018
Sismabonus e Ecobonus – chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su cessione del credito
Per il sismabonus e l’ecobonus vale la stessa ratio, almeno per quanto riguarda la cessione del credito. Ecco cos’ha chiarito il Fisco
Sismabonus: cos’è, come funziona e le agevolazioni in sintesi
Seguendo sostanzialmente la stessa formulazione normativa, per ecobonus e sismabonus valgono le stesse regole quando si parla di cessione del credito corrispondente alle detrazioni. E’ quanto, in sintesi, chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella circolare 17/E del 23 luglio 2018.
Di sismabonus si parla per la prima volta nel decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013, convertito nella legge 90/2013: si tratta di una detrazione pari al 65% delle spese sostenute per i lavori di miglioramento ed adeguamento sismico degli edifici.
La Legge di Bilancio 2017 ha esteso l’arco temporale delle detrazioni al 31 dicembre 2021 e introdotto un sistema che quantifica il rischio sismico e i vantaggi ottenuti nell’esecuzione degli interventi. Un sistema che, di fatto, garantisce l’efficienza degli investimenti, sia dal punto di vista della sicurezza che dei benefici economici attesi.
La Manovra 2018 ha prorogato il sismabonus estendendolo anche alle case popolari. Per le spese di messa in sicurezza antisismica degli edifici residenziali e produttivi situati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, effettuate fino al 31 dicembre 2021, è riconosciuta una detrazione fiscale Irpef o Ires.
Si parte dal 50% per le spese sostenute per l’adeguamento antisismico degli edifici ricadenti nelle zone 1 e 2, altissima e alta pericolosità sismica, per un soglia massima di spesa di 96mila euro, e si può arrivare al 70% se l’intervento determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore e all’80% se l’intervento determina il passaggio a due classi di rischio inferiori.
Percentuali più elevate si hanno per i condomìni: la detrazione può raggiungere il 75% se l’intervento determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore e l’85% se l’intervento determina il passaggio a due classi di rischio inferiori.
Chiarimenti sulla cessione del credito
Il Fisco risponde a seguito di una serie di richieste di chiarimenti in merito alle modalità di applicazione delle disposizioni in materia di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di efficienza energetica e per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche effettuati su edifici.
E lo fa chiarendo che, sostanzialmente, i due bonus seguono la stessa ratio. Di conseguenza, le regole dettate per l’ecobonus con la circolare 11/E del 18 maggio 2018 devono ritenersi valide anche per il sismabonus.
In particolare, la circolare 11/2018 precisava che il credito può essere ceduto ai soggetti che hanno effettuato gli interventi (fornitori e imprese costruttrici) “ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito”. Per “altri soggetti privati” si intendono operatori diversi dai fornitori di servizi, ma collegati al rapporto che giustifica la detrazione; e che la cessione del credito deve intendersi limitata a una sola eventuale cessione successiva a quella originaria.
In più, l’Agenzia delle Entrate specifica che nel caso di lavori effettuati da un’impresa appartenente ad un Consorzio oppure ad una Rete di imprese, il credito corrispondente alla detrazione può essere ceduto anche agli altri consorziati o retisti, anche se non hanno eseguito i lavori, o direttamente al Consorzio o alla Rete.
Escluse in ogni caso le cessioni a favore degli istituti di credito e degli intermediari finanziari nonché delle società finanziarie che facciano eventualmente parte del Consorzio o della Rete di Imprese.
Nel caso in cui il fornitore del servizio si avvalga di un sub-appaltatore per eseguire l’opera, la cessione del credito può essere effettuata anche a favore di quest’ultimo o, ancora, a favore del soggetto che ha fornito i materiali necessari per eseguire l’opera, trattandosi comunque di soggetti che presentano un collegamento con l’intervento e, dunque, con il rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Circolare 17/E del 23 luglio 2018 – link
Ecobonus: cos’è, come funziona e le agevolazioni in sintesi
Il Fisco fornisce alcuni chiarimenti per la cessione del credito fiscale dell’ecobonus: individuati i soggetti interessati e gli enti che rientrano nel perimetro delle banche e degli intermediari finanziari.
La cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di efficienza energetica, il cosiddetto ecobonus, è la centro dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare 11/E del 18 maggio 2018.
La Legge di Bilancio 2018 ha previsto agevolazioni fiscali fino al 65% della spesa per:
- interventi di coibentazione dell’involucro opaco,
- pompe di calore,
- sistemi di building automation,
- collettori solari per produzione di acqua calda,
- scaldacqua a pompa di calore,
- generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro,
e fino al 70% e 75% per gli interventi di tipo condominiale per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, con il limite di spesa di 40mila euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
Nello specifico, le detrazioni al 70% si applicano agli interventi che interessano almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’involucro dell’edificio condominiale, con possibilità di arrivare al 75% per i lavori che migliorano la prestazione complessiva dell’edificio invernale ed estiva.
Si ha invece una detrazione del 50% per:
- interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi,
- schermature solari,
- caldaie a biomassa,
- caldaie a condensazione, che continuano ad essere ammesse purché abbiano un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n.18/2013.
Le caldaie a condensazione possono, tuttavia, accedere alle detrazioni del 65% se oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.
La Manovra 2018 ha infine previsto la possibilità di cessione del credito corrispondente alla detrazione non più solo per gli interventi relativi alle parti comuni degli edifici condominiali, ma anche per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari.
I soggetti incapienti possono cedere il credito anche alle banche e agli intermediari finanziari.
Chiarimenti su cessione del credito
La circolare del Fisco contenente le modalità applicative in materia di cessione del credito fiscale dell’ecobonus.
La possibilità di cedere il credito riguarda tutti coloro che sostengono le spese, compresi quelli che non potrebbero fruire della detrazione perché la loro imposta lorda è assorbita da altre detrazioni o non è dovuta. La disposizione vale per i contribuenti Ires e i cessionari del credito che possono, a loro volta, cedere il credito ottenuto.
Quanto ai soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito, oltre ai fornitori dei beni e servizi necessari per la realizzazione degli interventi agevolabili, la norma fa riferimento anche ad “altri soggetti privati” (persone fisiche e coloro che esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata) e “banche e intermediari finanziari” nelle sole ipotesi di cessione del credito da parte di contribuenti che ricadono nella no tax area.
La circolare del 18 maggio 2018 fornisce ulteriori chiarimenti: innanzitutto, la cessione del credito deve intendersi limitata a una sola eventuale cessione successiva a quella originaria.
Chiarita anche l’espressione “altri soggetti privati”: devono intendersi quelli diversi dai fornitori, ma comunque collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Nei casi in cui la disciplina non consente la cessione del credito a istituti di credito e intermediari finanziari, si deve ritenere che la preclusione operi non soltanto nei confronti di quelli autorizzati dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività di concessione di finanziamento e iscritti nell’apposito albo, ma anche di tutte le società classificabili nel settore delle società finanziarie, i cui crediti nei confronti dello Stato inciderebbero sull’indebitamento netto e sul debito pubblico per l’importo del credito ceduto (ad esempio, i Confidi, con volumi di attività pari o superiori ai 150 milioni di euro, le società fiduciarie e quelle di cartolarizzazione).
A favore di questi soggetti, quindi, non può essere effettuata né l’originaria cessione del credito né l’eventuale successiva cessione da parte del primo cessionario.
Al contrario, il credito si può cedere nei confronti di organismi associativi, compresi i consorzi e le società consortili, anche se partecipati da soggetti rientranti nel novero delle società finanziarie qualora questi detengano una quota di partecipazione non maggioritaria o, più in generale, non esercitino un controllo di diritto o di fatto sull’ente partecipato o collegato.
Il credito può essere ceduto anche alle Energy service companies (ESCO) e alle Società di servizi energetici (SSE), accreditate presso il GSE, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili, che hanno come oggetto sociale, anche non esclusivo, l’offerta di servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione di interventi di risparmio energetico.
L’Agenzia delle Entrate precisa infine che i comportamenti non conformi ai chiarimenti forniti dalla circolare messi in atto prima della pubblicazione della circolare stessa, non saranno sanzionati.
Circolare 11/E del 18 maggio 2018 – link
Per maggiori informazioni ed eventuale assistenza nella presentazione delle domande è possibile rivolgersi ai nostri Uffici.
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