Bonus pubblicità – come funziona il credito d’imposta per investimenti incrementali

  • 16 febbraio 2018

    Bonus pubblicità – come funziona il credito d’imposta per investimenti incrementali

    Come funzionerà il bonus pubblicità? Dal Dipartimento per l’Informazione e l’editoria gli ultimi aggiornamenti sul credito d’imposta per investimenti

    In vista dell’adozione del regolamento attuativo del bonus pubblicità, il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria delle Presidenza del Consiglio dei Ministri ha aggiornato i chiarimenti – pubblicati a fine novembre – relativi agli incentivi fiscali sugli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

    Incentivi per investimenti pubblicitari

    Gli incentivi fiscali per gli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici ed emittenti televisive e radiofoniche locali, previsti dalla legge Editoria n. 198-2016, sono stati introdotti con l’art. 57-bis della manovrina.

    Il credito d’imposta si applica alle imprese e ai lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente.

    L’incentivo è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, ma sale al 90% nel caso di microimprese, PMI e start up innovative.

    Le risorse per il finanziamento del credito d’imposta sono stabilite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e poste a carico del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione istituito dalla legge Editoria.

    Bonus pubblicità nel decreto fiscale

    L’articolo 4 del decreto fiscale stabilisce che il credito di imposta pubblicità è concesso per l’anno 2018 nel limite complessivo di 62,5 milioni di euro, di cui:

    • 50 milioni per gli investimenti sulla stampa (20 milioni per gli investimenti effettuati nel secondo semestre del 2017, più 30 milioni per quelli da effettuare nel 2018);
    • 12,5 milioni per gli investimenti da effettuare nel 2018 sulle emittenti radio-televisive.

    Il decreto fiscale ha demandato ad un regolamento di attuazione – in corso di adozione – il compito di disciplinare tutti gli aspetti del bonus pubblicità non direttamente regolati dalla legge, comprese le procedure operative.

    I chiarimenti pubblicati dal Dipartimento per l’Informazione e l’editoria delle Presidenza del Consiglio dei Ministri anticipano i contenuti principali del regolamento sul bonus pubblicità di prossima adozione, fornendo un quadro abbastanza chiaro e dettagliato su come funzionerà il nuovo credito d’imposta.

    Soggetti beneficiari

    Potranno beneficiare del bonus pubblicità i soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali (enti no profit) che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

    Intensità dell’incentivo

    Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative.

    Il credito d’imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l’ammontare delle risorse stanziate. In tal caso, si provvede ad una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.

    Al riguardo, è importante ricordare che i limiti di spesa sono distinti per gli investimenti sulla stampa (comprendente quella online) e per quelli sulle emittenti radio-televisive, in coerenza con il fatto che gli stessi stanziamenti delle risorse sono stati distinti dalla legge per i due tipi di media. Questo significa che, in presenza di investimenti su entrambi i media, il soggetto richiedente può vedersi riconosciute due diversi di crediti d’imposta, in percentuali differenziate a seconda delle condizioni della ripartizione su ognuna delle due platee di beneficiari.

    Nel caso in cui sia accertato che l’ammontare complessivo del credito richiesto non esaurisca le risorse stanziate, tali risorse, secondo il generale funzionamento di tali incentivi, andranno ad incrementare la dotazione finanziaria dell’anno successivo.

    Investimenti ammissibili

    Sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, anche online, ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

    In sede di prima attuazione, il beneficio è applicabile anche agli investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 sempre con la stessa soglia incrementale riferita all’anno precedente. L’estensione al secondo semestre del 2017 riguarda tuttavia i soli investimenti effettuati sulla stampa, ed in questo caso sono ammessi anche gli investimenti effettuati sui giornali online.

    In ogni caso, gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale, ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dotate in ogni caso della figura del direttore responsabile.

    Sono escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a servizi particolari, come ad esempio: televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.

    Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.

    Limiti e condizioni di ammissibilità

    Le spese per gli investimenti si considerano sostenute secondo le regole generali in materia fiscale previste dall’art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi.

    L’effettività del sostenimento delle spese deve poi risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

    Qualora il credito d’imposta richiesto sia superiore alla soglia di 150 mila euro, e richieda, pertanto, ai fini della liquidazione, l’accertamento preventivo di regolarità presso la Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell’interno, il richiedente potrà beneficiare del credito richiesto a condizione che sia iscritto (o abbia inoltrato alla Prefettura competente la richiesta di iscrizione) agli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 1, comma 52, della legge n. 190-2012. A tal fine, le attività svolte dai soggetti richiedenti il beneficio si considerano comunque equiparate a quelle indicate dall’articolo 1, comma 53, della stessa legge n. 190.

    La soluzione di ricorrere al meccanismo delle “white list” per la fruizione del beneficio, quando viene superata la soglia dei 150mila euro, consentirà un decisivo snellimento della procedura di liquidazione, che diversamente sarebbe sottoposta ad una complessa verifica, presso la Banca Dati, di tutti i soggetti coinvolti nella gestione ed amministrazione delle società richiedenti. Naturalmente, si procederà a ogni dovuto controllo sull’esito delle richieste di iscrizione, come per tutti gli altri requisiti.

    Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria.

    Infine, il Dipartimento ricorda che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24.

    Domanda di ammissione al bonus

    Il bonus pubblicità potrà essere richiesto tramite una comunicazione telematica (“prenotazione”) su un’apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, usufruendo di una “finestra temporale” ampia, che potrebbe essere dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno.

    La comunicazione dovrà contenere:

    • i dati identificativi dell’azienda (o del lavoratore autonomo);
    • il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati, o da effettuare, nel corso dell’anno (nel caso in cui gli investimenti riguardino sia la stampa che le emittenti radio-televisive, i costi andranno esposti distintamente per le due tipologie di media);
    • il costo complessivo degli investimenti effettuati sugli analoghi media nell’anno precedente (per “media analoghi” si intendono la stampa, da una parte, e le emittenti radio-televisive dall’altra, non il singolo giornale o la singola emittente);
    • l’indicazione dell’incremento degli investimenti su ognuno dei due media, in percentuale ed in valore assoluto;
    • l’ammontare del credito d’imposta richiesto per ognuno dei due media;
    • la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre n. 445-2000, concernente il possesso del requisito consistente nell’assenza delle condizioni ostative ed interdittive previste dalle disposizioni antimafia ai fini della fruizione di contributi e finanziamenti pubblici.

    Fonte – Chiarimenti aggiornati del Dipartimento per l’Informazione e l’editoria delle presidenza del Consiglio dei ministrilink

     

    I nostri Uffici sono a disposizione delle imprese interessate per le informazioni e l’eventuale assistenza necessaria per eventuali istanze da candidare.

     

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